Esistono tre tipologie di accesso agli atti:
- ACCESSO DOCUMENTALE ossia il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi riconosciuto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente motivata.
- ACCESSO CIVICO (O ACCESSO CIVICO SEMPLICE) ossia il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
- ACCESSO GENERALIZZATO ossia il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Non tutti i documenti/informazioni/dati possono essere sottoposti al diritto di accesso, per quanto riguarda le eccezioni, esclusioni, limitazioni occorre fare riferimento agli articoli 9, 10 e 15 del Regolamento in materia di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale.
Per tutte le tipologie di accesso valgono i seguenti limiti:
- non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione comunale, domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- non sono ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare o rallentare eccessivamente il buon funzionamento dell'Ente;
- l'Ente non ha l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha altresì l'obbligo di rielaborare dati, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Ente stesso.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione stabilito con provvedimento di Giunta Comunale, in osservanza alle norme di Legge.
Nella deliberazione di Giunta Comunale n.207 del 16/12/2019 sono state definite le tariffe
Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate conformi all'originale da un funzionario abilitato.
Normativa
- Capo V della Legge n. 241 del 07/08/1990
- D.P.R. n. 184 del 12/04/2006
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013
- Regolamento in materia di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 23/04/2020
Ufficio responsabile del procedimento e dell'istruttoria
Per l'accesso documentale: Responsabile Apicale dell'Ufficio che detiene i dati le informazioni o i documenti richiesti - tel. 0577/912.228 - e-mail o PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it
Per l'accesso civico: Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - tel. 0577/912.229 - e.mail: accessocivico@comune.collevaldelsa.it
Per l'accesso generalizzato: Responsabile Apicale dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti l- tel. 0577/912.228 - e-mail o PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it
MODULISTICA ,ATTI E DOCUMENTO DA ALLEGARE
- Allegato A_MODULO PER ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.pdf
- Allegato B_ ACCESSO DOCUMENTI EDILIZI.pdf
- Allegato C_ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE.pdf
- ALLEGATO D_ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.pdf
- Allegato E_ISTANZA DI RIESAME.pdf
Si stabilisce inoltre che per il rilascio delle copie degli atti amministrativi presenti presso l’archivio esterno, il costo delle medesime (consulto compreso) osserva quanto disposto dall’art. 24, comma 3, del regolamento nel testo che segue
Regolamento comunale
Le istanze devono contenere le complete generalità del richiedente, i relativi recapiti e consentire di identificare il documento richiesto.
Possono essere presentate in forma cartacea o trasmesse per via telematica, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, più precisamente:
- l'istanza cartacea, se non è stata sottoscritta in presenza del dipendete addetto, deve avere in allegato la fotocopia del documento di identità del richiedente;
- l'istanza telematica è valida se:
- sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonchè la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità;
- trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Modalità di pagamento
L'eventuale importo va pagato al ritiro presso l'U.R.P. - in contanti o tramite POS
Termine del procedimento
30 giorni
Tempi della qualità - Il rilascio entro 15 giorni, se comunque il documento è informatico e disponibile all'U.R.P., il rilascio è immediato.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Dott. Giulio Nardi - Segretario Generale - tel. 0577/912.229 - email: segretario@comune.collevaldelsa.it